9 dicembre 2024
PREMESSE
Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2018, della European Benchmarks Regulation, di seguito il “Regolamento BMR”, (Regolamento (UE) 2016/10111, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168), si è ufficialmente avviata la riforma in materia di indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento. In particolare, l’art. 28 del Regolamento BMR prevede l’obbligo, in capo alle banche e agli intermediari finanziari che utilizzano un indice di riferimento, di redigere e mantenere aggiornati solidi piani che descrivano le azioni da attuare in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice di riferimento.
Ai fini della presente comunicazione per “contratti finanziari” si intendono i contratti di credito, con consumatori e non consumatori, che normalmente prevedono l’utilizzo di un indice di riferimento per determinare il tasso e la sua periodica variazione. Rientra nella definizione di “contratto finanziario” anche la locazione finanziaria (leasing).
In conformità a tale disposizione, in data 10 gennaio 2024 è entrato in vigore l’art. 118-bis del Testo Unico Bancario che disciplina le modalità mediante le quali le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione degli indici e nello specifico, inter alia, le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela di tali piani, nonché l’aggiornamento degli stessi.
SelmaBipiemme Leasing S.p.A. (di seguito “Selma”) in conformità all’articolo 28 (2) del Regolamento BMR e al comma 1 dell’articolo 118-bis del Testo Unico Bancario ha redatto e manterrà aggiornato il presente documento (c.d. Piano di Sostituzione) che definisce le azioni da intraprendere nel caso di cessazione o sostanziale variazione dell’indice Euribor utilizzato quale indice di riferimento per la parametrizzazione dei tassi di interesse nei contratti di leasing.
RILEVAZIONE DELL’EVENTO
Le circostanze da tenere in considerazione per l’individuazione dell’indice sostitutivo dell’Euribor sono le seguenti:
- cessazione dell’indice di riferimento, ossia uno degli eventi e/o circostanze per cui la normativa tempo per tempo vigente o l’Amministratore del suddetto indice preveda la designazione di uno o più indici sostitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione permanente della rilevazione o determinazione dell’indice di riferimento);
- variazione sostanziale dell’indice di riferimento, ossia la variazione rilevante della metodologia utilizzata per la determinazione dell’indice, come definita dall’amministratore dell’indice medesimo, anche in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.
Non costituisce causa di attivazione del presente Piano l’indisponibilità temporanea dell’indice di riferimento.
CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INDICE ALTERNATIVO
La scelta dell’indice alternativo è effettuata da Selma sulla base dei seguenti step operativi:
- Rilevazione della cessazione o della variazione sostanziale dell’indice di riferimento: l’Ufficio Compliance rileva l’evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento, provvede immediatamente a segnalarlo alle Funzioni interne coinvolte e convoca il gruppo di lavoro indicato al punto successivo.
- Individuazione dell’indice di riferimento alternativo: Selma si avvale di un gruppo di lavoro interno per l’individuazione dell’indice di riferimento alternativo. Tale gruppo di lavoro si compone delle funzioni Business, Compliance, Legale, Operations e Risk Management. La scelta dell’indice alternativo, viene riportata alla Direzione Generale indicando le motivazioni della scelta.
- Approvazione dell’indice di riferimento alternativo: la Direzione Generale avalla la proposta del gruppo di lavoro.
Selma si riserva il diritto, nel rispetto delle leggi vigenti e delle modalità stabilite, di modificare l’indice alternativo indicato nell’Allegato 1 al presente Piano di Sostituzione - Tabella Indici di Riferimento e Indici Sostitutivi.
In sede di intervento dell’indice sostitutivo dovrà essere considerata la necessità di applicare, anche sulla base delle indicazioni del mercato e delle Autorità, uno spread adjustment, ossia un fattore di bilanciamento per garantire la coerenza delle condizioni economiche tra i diversi indici ed evitare trasferimento di valore nel rapporto tra le parti.
COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA
Come richiesto dall’articolo 118-bis, comma 3, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, Selma invia una comunicazione al cliente, entro trenta giorni, con le modalità concordate con il cliente stesso per l’invio delle comunicazioni relative ai rapporti contrattuali interessati, indicando:
- l‘indice soggetto a cessazione / variazione sostanziale;
- il motivo per cui tale indice rappresenta una valida alternativa;
- l’indice di riferimento alternativo a cui far riferimento per la sostituzione;
- le modalità di sostituzione dell’indice.
La modifica sarà considerata approvata salvo diversa volontà del Cliente, che dovrà comunicare tale volontà a Selma entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra.
AGGIORNAMENTO DEL PIANO
Il presente Piano è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet di Selma ed è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di conformità con la normativa vigente.
Gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza dei Clienti già titolari di rapporti interessati dall’applicazione del presente Piano almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile con le modalità pattuite nel contratto per le comunicazioni periodiche.
TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI
Per consultare la Tabella che riporta gli indici di riferimento attualmente utilizzati da SelmaBipiemme Leasing, nonché l’Indice Sostitutivo che sarà applicato in caso di cessazione di quello originario, clicca qui.